(Pubblicata nel s.s. n. 4 al Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 106 del 31 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    L'Art. 9 della legge regionale del 2 maggio 2001, n. 11, e' cosi'
sostituito:
                               Art. 9.
    Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge si
provvede,   per   l'anno  2002  e  per  i  due  successivi,  mediante
prelevamento   annuale  dello  0,2  per  cento  del  fondo  sanitario
regionale, capitolo 4211103.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 8 gennaio 2002
                            CHIARAVALLOTI